Comune di Fresonara - portale istituzionale

CONFERIMENTO NEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DERIVANTI DA PICCOLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

01/12/2020

In attuazione delle Direttive 2018/851/UE e 2918/852/UE, il Governo ha emanato il Dlgs. 116/2020, innovando profondamente la Parte IV del Dlgs. 152/2006 in materia di rifiuti.
Uno degli interventi più significativi riguarda senz’altro la riscrittura degli articoli 183 e 184 del Dlgs. 152/2006 in materia di classificazione dei rifiuti.
All’art. 183, comma 1, è stata aggiunta la lettera b-ter) che riporta un nuovo elenco dei rifiuti urbani.
Inoltre, all’art. 183, comma 1, sono state aggiunte la lettera b-quater), recante la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione (“i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”) e la lettera b-sexies), la quale esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.

Ciò premesso, e ai sensi di quanto disposto dall’art. 184, comma 3, lettera b) del Dlgs. 152/2006, i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione rientrano nella nozione di rifiuti speciali.
Pertanto, nella definizione rifiuti da costruzione e demolizione, rientrano anche i rifiuti da costruzione e manutenzione generati dal privato cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione e demolizione “fai da te” e che, in quanto tali, essi sono da considerarsi rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b) del Dlgs. 152/2006.
Dalla definizione di centro di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 (così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009) si evince che i rifiuti conferibili presso i centri di raccolta sono solo i rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I al D.M. suddetto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche o non domestiche; tuttavia pur essendo presente il codice CER relativo ai rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione, il Dlgs. 152/2006, così come modificato dal recente Dlgs. 116/2020, esclude tale tipologia di rifiuti dal novero di quelli conferibili ai Centri di Raccolta, classificando espressamente tali rifiuti come “rifiuti speciali”.
Di conseguenza, dall’evoluzione della normativa vigente e dopo i pareri richiesti rispettivamente dalla scrivente alla Federazione Utilitalia e da SRT) alla società di Consulenza TuttoAmbiente S.p.A, a partire dal 1° gennaio 2021, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, i rifiuti derivanti da piccole attività di costruzione e demolizione “fai da te” saranno da considerarsi quali rifiuti speciali e, per questo, non conferibili al Centro di Raccolta.
Resta inteso che nel caso in cui il Ministero apportasse chiarimenti e/o modifiche ufficiali a quanto sopra la scrivente provvederà a inviare apposita comunicazione.

Ultima modifica: 1 Dicembre 2020 alle 12:10
torna all'inizio del contenuto