Cos’è la TASI – Tassa sui servizi indivisibili
E’ un tributo che serve a pagare i “servizi indivisibili” del Comune, cioè:
- Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- trasporti pubblici locali e servizi connessi,
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
- Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori,
- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
La TASI si paga solo sull’abitazione principale e le sue pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 (case signorili, ville e castelli), sulle quali si paga l’IMU.
La TASI non si paga su tutti gli altri immobili (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale, case date in affitto). Anche su questi immobili, infatti, si paga l’IMU.
Chi abita in una casa in affitto o chi ha dato una casa in affitto non deve pagare la TASI.
Quando si paga
Si paga:
- in 2 rate: 50% entro il 16 Giugno (acconto) e saldo entro il 16 dicembre .
Chi deve pagarla
Pagano la TASI:
- i proprietari dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, tranne quelle appartenenti categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Parliamo, quindi, della casa in cui le persone risiedono;
n.b. E’ considerata abitazione principale anche quella di proprietà di anziani e disabili che ora risiedono in case di cura, a condizione che la casa non sia affittata (in questo modo si evita di far pagare loro l’IMU sulla seconda casa, che sarebbe molto più costosa); - i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie sull’abitazione principale;
- il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale. Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare la TASI.
Per approfondire:
- Che cos’è l’abitazione principale?
L’abitazione principale è la casa in cui il contribuente e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Deve essere inoltre composta da una sola unità immobiliare. Se l’abitazione ha più unità immobiliari, solo una può essere considerata abitazione principale, le altre sono classificate come altri immobili. Sull’abitazione principale e le sue pertinenze si applica l’aliquota deliberata per l’anno 2014.
Nota bene: se i componenti del nucleo familiare vivono e hanno la residenza in case diverse, nello stesso Comune, l’aliquota prevista per l’abitazione principale si applica solo su uno dei due immobili.
Il Comune ha deliberato di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - Che cosa sono le pertinenze dell’abitazione principale?
Le pertinenze dell’abitazione principale sono:
categoria catastale C/2:
– la cantina
– la soffitta
categoria catastale C/6:
– il posto auto scoperto
– il box
categoria catastale C/7:
– il posto auto coperto e le tettoie.
N.B. potete avere una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto insieme all’abitazione (per eventuali altri immobili appartenenti a queste categorie dovete pagare l’IMU).
Perché si paga
I servizi indivisibili erano in gran parte pagati dai trasferimenti statali, che però negli anni si sono progressivamente ridotti e ora sono una voce residuale del bilancio.
Quanto si paga
La TASI si calcola con l’aliquota del 2,5 per mille, decisa dal Consiglio comunale il 29 agosto 2014.
Il Comune non ha previsto detrazioni
Calcolare la TASI passo passo
- Per calcolare la TASI bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale. Trovate la rendita catastale sul rogito, sulla dichiarazione di successione o sulla visura catastale.
- Aggiungete alla rendita catastale il 5%. Ottenete, così, la rendita catastale rivalutata.
- Moltiplicate poi la rendita catastale rivalutata per 160, un moltiplicatore previsto dalla legge. Così facendo ottenete il valore catastale rivalutato.
- Applicate poi al valore ottenuto l’aliquota del 2,5 per mille prevista dal Comune per l’abitazione principale e le sue pertinenze. Ottenete, così, l’importo della TASI . Il risultato è l’importo della TASI da versare per il 2014.
N.B. se possedete la casa da meno di 12 mesi, la TASI viene proporzionata ai mesi di possesso.
15 giorni di possesso sono considerati 1 mese intero, fino a 14 giorni il mese non viene considerato.
L’importo della TASI va arrotondato all’euro per difetto se i centesimi della cifra sono 49, per eccesso se i centesimi sono più di 49.
Come si calcola
Potete compilare il modello F24:
- on line, con un software disponibile sul sito del Comune alla sezione Calcolo Imu
- al CAF
- a mano, seguendo le istruzioni di calcolo su questa pagina
Come si compila il modello F24 a mano
Nella sezione “IMU e altri tributi locali” per ogni immobile dovete:
- indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile. Per gli immobili di Fresonara il codice catastale è: D 797
- barrare la casella “Acconto” per la prima rata
- indicare alla voce “numero immobili” il numero degli immobili per i quali state pagando la TASI: se possedete solo l’abitazione principale scrivete 1, altrimenti aggiungete anche il numero delle pertinenze. Esempio: abitazione principale + un box di pertinenza dovete indicare 2
- indicare il codice tributo 3958 e la cifra della TASI che dovete pagare.
N.B. l’importo deve comprendere sia la TASI per l’abitazione principale, sia quella per le pertinenze
Come si paga
- con il modello F24 in banca o in posta
Riferimenti normativi
Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è disciplinato dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Si devono inoltre considerare:
- Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che apporta modifiche alla Legge n. 147/2013;
- l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
Sono da considerare anche: - l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni che detta la disciplina originaria dell’I.M.U. e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’I.C.I., in quanto compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata;
Aliquote riconfermate per il 2015 con delibera Consiglio Comunale n 8 del 03/06/2015