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Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

24/12/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che amplia l’uso del green pass e impone nuove regole per le quarantene.

In particolare, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’uso del Green Pass rafforzato è esteso alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Dal prossimo 10 gennaio il Green Pass rafforzato diventerà, inoltre, necessario per l’accesso ai mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Per effetto del nuovo decreto, la quarantena precauzionale non si applicherà a coloro che avranno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i soggetti di cui sopra dovranno indossare mascherine di tipo FFP2 e – solo qualora sintomatici – dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avverrà all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati, i quali avranno l’obbligo di trasmettere l’esito all’ASL.

Il decreto prevede, inoltre, capienze massime al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Il governo ha inoltre trovato l’intesa per calmierare il prezzo delle mascherine FFP2: a tale riguardo, la struttura commissariale stipulerà apposite convenzioni con le farmacie.

DISPOSITIVO DEL DECRETO N. 100 DELLA REGIONE PIEMONTE:

“ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e
sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, fermo restando che siano applicabili
alla Regione Piemonte le sole misure di contenimento per Zona bianca o Zona gialla, nel territorio
regionale si adottino le seguenti disposizioni:
1. è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i
luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, con l’eccezione dei bambini di età inferiore a
sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e
ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti linee-guida;
2. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
legge 22 maggio 2020, n. 35;
SI RACCOMANDA FORTEMENTE
· l’auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
· l’adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione
incompleta;
· l’adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose
booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
· l’adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire
gli assembramenti nei luoghi pubblici;
· il rispetto di tutte le misure di prevenzione quali l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi
ove non ne viga l’obbligatorietà, l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria, il mantenimento
della distanza interpersonale, l’aerazione frequente degli ambienti chiusi;
· la sottoposizione all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in
autoprelievo, prima di incontrare persone estranee al nucleo familiare, in particolare se in
luoghi chiusi ovvero in presenza di persone anziane e/o fragili;
· di evitare assembramenti, in particolare in occasioni di feste, manifestazioni, eventi pubblici
e privati;
Il presente decreto ha efficacia dal 24 dicembre 2021 sino al 9 gennaio 2022.”

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Ultima modifica: 30 Dicembre 2021 alle 12:39
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